BONUS EDILIZI 2025: NOVITA'

12 gennaio 2025

Viene modificato l’articolo 16-bis, comma 1, Tuir, modificando a partire  dal 1° gennaio 2025 le aliquote di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus

Modificando l’articolo 14, D.L. 63/2013, viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus a mezzo del nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;

- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% per le spese per l’anno 2025; e

- al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027.

 

Bonus edilizi

Viene sostituito il comma 1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

- al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; e

- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; e

- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Sismabonus

Viene introdotto il nuovo comma 1-septies.1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che il c.d. sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari:

- al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; e

- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; e

- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici

Viene modificato l’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, stabilendo che la detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.

 

Superbonus

Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per effetto del nuovo comma 8-sexies, inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

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