LEGGE DI BILANCIO 2024: PRINCIPALI NOVITA' LAVORO

06 gennaio 2024

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

·       6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

-       7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tredicesima

Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

 

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.

Lavoratrici con tre o più figli

Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’inva­li­di­tà, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Lavoratrici con due figli

In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

 

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà

È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

Ambito applicativo e finalità

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

·       vittime di violenza;

·       disoccupate;

·       beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell’anno 2023).

La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.

Rapporti incentivati e durata

L’incentivo spetta per:

·       le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione);

·       le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione);

le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione).

 

Proroga dell’ISCRO per il 2024

Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

L’indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:

·       non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

·       non sono beneficiari dell’Assegno di inclusione;

·       hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

·       hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un red­dito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;

·       sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

·       sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La medesima disposizione stabilisce poi che:

·       i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità;

·       la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.

 

Congedo parentale

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di con­gedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:

·       all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;

·     al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino. 

 

Proroga della CIGS per le imprese in crisi

Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

 

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

 

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015.

 

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:

·       non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;

·       né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati.

L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.96 determinerà l’annullamento d’ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.

Misura e versamento dell’onere di riscatto

La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell’assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato:

·       valutandolo con il sistema contributivo;

·       applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2 co. 5 del DLgs. 30.4.97 n. 184).

Il versamento dell’onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Disposizioni per i lavoratori del settore privato

Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

 

Modifica alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata

Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:

·       dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia;

·       dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata.

Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia

Modificando l’art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.

Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest’ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno.

Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata

Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si mo­di­fica l’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:

·       un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);

·       un’anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.

Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale:

·       3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;

·       2,8 volte per le donne con un figlio;

·       2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.

La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

 

Misure di flessibilità in uscita

Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento:

·       all’Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016;

·       alla c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019;

·       alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”) ex art. 14.1 del DL 4/2019.

Ape sociale

L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la fun­zione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.

Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:

·       la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;

·      l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna

Con riferimento all’anticipo pensionistico “Opzione donna” ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni.

Si consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:

·       un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;

·       un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”), richiedibile da coloro con un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell’assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. “finestre” di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione:

 ·       viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;

·       il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall’1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024.

 

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.

Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, l’indicizzazione trova attuazione:

·       nella misura dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;

·       nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;

·       nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

·       nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

-    nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

 

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

Viene prevista, relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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