DECRETO AIUTI QUATER: SUPERBONUS 110%

26 novembre 2022

Viene ridotta la quota di spesa sostenuta che può essere coperta dall’incentivo, per gli interventi eseguiti:

  • da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo), su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (c.d. "Mini-condomini");
  • da condomini;

che passa:

  • dal 110% al 90% nel 2023
  • poi scenderà al 70% nel 2024 
  • e ulteriormente scenderà al 65% nel 2025.

Per le c.d. “villette” (singole unità immobiliari) in riferimento agli interventi che inizieranno dal 1.1.2023, per avere diritto alla detrazione delle spese sostenute nella nuova misura del 90%, saranno richiesti anche ulteriori nuovi requisiti che la persona fisica “privata” beneficiaria del bonus dovrà avere:

  • essere titolare di un diritto di proprietà, o di un diritto reale di godimento
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
  • il nucleo familiare non deve superare la soglia di 15.000,00€ di reddito secondo il nuovo parametro del “Quoziente Familiare” (conteggio diverso dall’ISEE).

 Però potranno ancora mantenere l’agevolazione al 110%:

  • gli interventi per i quali entro il 25 novembre 2022 sia stata effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (Cila);
  • gli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione lavori sia stata adottata in data antecedente il 25/11/2022 (quindi delibera adottata entro 24 novembre);
  • gli interventi dove l’edificio verrà demolito e ricostruito, per i quali alla stessa data del 25 novembre 2022 sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Potranno inoltre ancora beneficiare del 110% gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari (le c.d. villette) da persone fisiche (sempre al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo) che al 30 settembre 2022 avevano già completato il 30% dei lavori complessivi.

In questo caso, la detrazione al 110% potrà essere goduta anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (cioè per 3 mesi in più rispetto al termine precedentemente stabilito al 31/12/ 2022).

Altra importante modifica viene apportata ai crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura afferenti interventi di cui all’art119 del DL34/2020, inviate all’AdE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati dal cessionario.

Questi crediti potranno essere fruiti nel più lungo termine di 10 rate annuali di pari importo, previa presentazione di apposita comunicazione da parte del fornitore/cessionario. Su questo aspetto si attendono chiarimenti in riferimento ai crediti sorti nel 2020 e 2021.

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