Riepiloghiamo, in modo semplice e per punti, le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, evidenziando aliquote, limiti e aspetti operativi.
1) Aliquote IRPEF – riduzione del secondo scaglione
Dal 2026 l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (redditi imponibili oltre 28.000 e fino a 50.000 euro) è ridotta dal 35% al 33%. Resta invariata la struttura complessiva degli scaglioni; il beneficio massimo stimato è fino a 440 euro annui.
BONUS CASA E AGEVOLAZIONI EDILIZIE
2) Recupero edilizio (Bonus ristrutturazioni) – spese 2026 e 2027
Detrazione confermata per gli interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni e interventi agevolati).
-
Spese 2026: 36% (ordinaria) – 50% per abitazione principale (se in presenza dei requisiti)
-
Spese 2027: 30% (ordinaria) – 36% per abitazione principale (se in presenza dei requisiti)
-
Limite di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare (in entrambi gli anni)
3) Ecobonus e Sismabonus – spese 2026 e 2027
Le detrazioni vengono rimodulate e allineate alla logica del “bonus casa”, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili.
4) Bonus mobili – proroga 2026
RETRIBUZIONI, WELFARE E MISURE “BUSTA PAGA”
5) Premi di risultato e partecipazione agli utili – detassazione (anni 2026–2027) + dividendi
-
Imposta sostitutiva: 1% (ridotta dal 5%) per 2026 e 2027
-
Importo massimo agevolabile: 5.000 euro annui
In aggiunta, è prorogata l’agevolazione sui dividendi relativi ad azioni attribuite ai dipendenti in sostituzione del premio: i dividendi risultano esenti al 50% entro 1.500 euro annui (nei limiti e condizioni previsti).
6) Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali (settore privato) – applicazione e soglia reddito
-
Aliquota: 5% (in sostituzione di IRPEF e addizionali)
-
Importo massimo agevolabile: 1.500 euro annui
-
Soglia di reddito: lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nell’anno precedente
-
Operatività: applicazione a cura del datore di lavoro (sostituto d’imposta), con facoltà di rinuncia del lavoratore
In pratica, l’azienda deve individuare correttamente le voci interessate e gestire i conguagli.
7) Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio (settore privato)
-
Aliquota: 15%
-
Importo massimo agevolabile: 1.500 euro annui
-
Soglia di reddito: lavoratori con reddito di lavoro dipendente entro la soglia prevista (40.000 euro nell’anno precedente)
Riguarda, in sintesi, indennità/maggiorazioni collegate a turni, notturno, festivi, reperibilità e voci analoghe previste dalla contrattazione.
8) Buoni pasto elettronici – incremento esenzione
9) Previdenza complementare – nuovo limite deducibilità
Dal 2026 aumenta il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare:
TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
10) Proroghe sisma Italia centrale 2016–2017
Sono prorogate più misure a favore dei Comuni colpiti dal sisma 2016–2017. In sintesi:
-
Redditi dei fabbricati: i redditi dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili (con ordinanze di sgombero) non concorrono alla base imponibile IRPEF/IRES fino al periodo d’imposta 2025 (e comunque fino a ricostruzione/agibilità, se precedente).
-
IMU: gli stessi fabbricati sono esenti IMU fino alla ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2026.
-
ZFU sisma (anno 2026): prorogate agevolazioni per imprese e professionisti che operano nella Zona Franca Urbana, tra cui:
-
esenzione imposte sui redditi (fino a 100.000 euro annui),
-
esenzione IRAP (fino a 300.000 euro annui),
-
esenzione IMU per immobili nella ZFU posseduti e utilizzati per l’attività,
-
esonero contributivo su retribuzioni da lavoro dipendente (nei limiti previsti).
La verifica va effettuata caso per caso (Comune, immobile/sede e requisiti).
FINANZA, PARTECIPAZIONI, CRIPTO, LOCAZIONI E PROFESSIONISTI
11) Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – aliquota nuova e previgente
Rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni con imposta sostitutiva:
12) Criptovalute – stablecoins denominate in euro: regime speciale e effetti pratici (26%)
È introdotto un regime speciale per le operazioni riguardanti le stablecoins denominate in euro.
In particolare:
-
la norma interviene su plusvalenze e altri redditi relativi a tali strumenti, che in precedenza rientravano in un regime con imposta sostitutiva del 33%;
-
la novità consiste nell’applicazione dell’aliquota del 26% ai redditi derivanti dalla cessione, conversione o impiego di token qualificati come moneta elettronica denominata in euro;
-
ai fini dell’applicazione del regime agevolato, per “token di moneta elettronica” si intendono le stablecoins denominate in euro detenute presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea;
-
viene inoltre precisato che non costituisce realizzo di plusvalenza (e quindi non genera tassazione come plusvalenza) la conversione in euro né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Operativamente, per chi effettua operazioni su cripto-attività resta essenziale disporre di una tracciabilità completa (movimenti, conversioni, eventuali rimborsi e documentazione della piattaforma/intermediario) per una corretta determinazione del reddito imponibile.
13) Locazioni brevi – presunzione d’impresa e cedolare secca 21%/26%
Dal 2026:
-
fino a 2 appartamenti destinati a locazioni brevi nel periodo d’imposta, l’attività può restare “privata” se ricorrono i requisiti;
-
dal 3° appartamento scatta la presunzione di imprenditorialità (con conseguenze ai fini IVA/INPS e regime d’impresa) e non si applica la cedolare secca.
Cedolare secca: come si applicano 21% e 26%
-
con 1 appartamento: cedolare 21%;
-
con 2 appartamenti: cedolare 21% su uno (a scelta) e 26% sull’altro;
-
con 3 o più appartamenti: cedolare secca non applicabile (presunzione d’impresa).
14) Regime forfetario – estensione al 2026 della soglia “35.000 euro”
La regola riguarda chi, oltre all’attività in forfetario, percepisce redditi di lavoro dipendente/pensione.
-
La soglia ordinaria è 30.000 euro; per il 2025 era stata elevata a 35.000 euro.
-
La Legge di Bilancio 2026 estende l’applicazione del limite di 35.000 euro anche per il 2026.
Operativamente: per applicare il forfetario nel 2026 si considerano i redditi di lavoro dipendente/pensione percepiti nel 2025; se superano 35.000 euro, il regime non è applicabile per il 2026.
15) Iper-ammortamenti – ambito, beni agevolabili e adempimenti
È prevista, per i titolari di reddito d’impresa, l’introduzione degli iper-ammortamenti mediante una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili. In pratica, la maggiorazione incrementa la base di calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (leasing), con un effetto di riduzione del reddito imponibile negli anni di deduzione.
Beni agevolabili e periodo
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
-
materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, come aggiornati nei nuovi allegati alla legge;
-
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
-
beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo,
-
e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
-
180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-
100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
-
50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per accedere al beneficio, l’impresa deve rispettare specifiche modalità operative, tra cui:
16) Dividendi e plusvalenze – requisiti e aliquote di imponibilità nei diversi casi
È mantenuto il regime agevolato (esclusioni/esenzioni) per i soli soggetti imprenditori, ma a condizione che la partecipazione detenuta:
-
sia almeno pari al 5% del capitale, oppure
-
abbia valore fiscale almeno pari a 500.000 euro
(per i contratti di associazione in partecipazione rileva il solo requisito del valore fiscale).
Se i requisiti non sono rispettati, dividendi e plusvalenze sono integralmente imponibili.
Dividendi (distribuzioni deliberate dal 1.1.2026)
-
Società di persone commerciali e persone fisiche in regime d’impresa: esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86% (a seconda dei casi previsti).
-
Società di capitali ed enti commerciali: esclusione dal reddito nella misura del 95%.
-
Società/enti non residenti: per beneficiare della ritenuta ridotta 1,20% sui dividendi di fonte italiana devono rispettare gli stessi requisiti; in caso contrario resta la possibilità di applicare l’aliquota convenzionale (se spettante).
Plusvalenze (cessioni di partecipazioni acquisite dal 1.1.2026)
-
Società di persone commerciali e persone fisiche in regime d’impresa: esenzione nella misura del 50,28% o 41,86% (a seconda dei casi).
-
Società di capitali ed enti commerciali: esenzione nella misura del 95%.
Il nuovo requisito (5% o 500.000 euro) si aggiunge agli altri requisiti ordinari della “participation exemption” (possesso, classificazione, residenza, commercialità, ecc.).
17) Plusvalenze d’impresa – eliminazione della rateizzazione “generalizzata” e residua facoltà di frazionamento
Dal 2026 cambia in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nel reddito d’impresa.
Regola generale (dal 2026)
-
Le plusvalenze realizzate su beni strumentali, beni patrimoniali e su partecipazioni non esenti concorrono al reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo.
-
Viene meno, per la generalità dei beni, la precedente facoltà di rateizzare fino a 5 anni (che era possibile se il bene era posseduto da almeno 3 anni).
Residua facoltà di frazionamento (max 5 periodi) – casi in cui resta
-
Restano rateizzabili fino a 5 periodi d’imposta le plusvalenze derivanti da cessione di azienda o ramo d’azienda, se l’azienda/ramo è posseduto da almeno 3 anni.
-
Restano ferme anche le regole per le plusvalenze da cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (società sportive professionistiche): se i diritti sono posseduti da almeno 2 anni, la plusvalenza concorre al reddito:
Scelta in dichiarazione
Decorrenza e acconti 2026
-
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti “solari”).
-
Per gli acconti 2026, l’imposta “storica” va ricalcolata considerando le nuove regole.
18) Professionisti che operano con enti pubblici
Dal 2026, l'incasso delle fatture emesse dai professionisti verso la Pubblica Amministrazione (PA) sarà soggetto a nuove regole che prevedono una verifica automatica della regolarità fiscale e contributiva del professionista: prima di effettuare qualsiasi pagamento, la PA verificherà la presenza di eventuali debiti del professionista con l'Agente della riscossione (esattore) per cartelle esattoriali (incluse multe o contributi previdenziali non pagati) e:
- oltre i 5.000 euro: in caso di debiti superiori a questa soglia, la PA sospenderà l'intero pagamento in attesa di istruzioni dall'Agente della riscossione, operando il blocco totale dei compensi;
- sotto i 5.000 euro (dal 15 giugno 2026): la PA effettuerà il pagamento al professionista, ma tratterrà automaticamente l'importo dovuto al Fisco (mediante versamento diretto all'Agente della riscossione).
La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, mira a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, garantendo che i professionisti con debiti saldino le loro posizioni attraverso i compensi dovuti dalla PA.
La trattenuta o il blocco non si applicano se il contribuente ha ottenuto una dilazione dei ruoli o ha presentato domanda di rottamazione delle cartelle.
Queste disposizioni riguardano tutti i tipi di incarico professionale, incluse consulenze, perizie, e rappresentanza legale, e non si applicano invece ai fornitori di beni o servizi non professionali o alle imprese.
OPERAZIONI STRAORDINARIE E IMPOSTE SOSTITUTIVE
19) Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice
-
Imposta sostitutiva: 8% (oppure 10,5% per società non operative)
-
Riserve in sospensione d’imposta annullate: 13%
Per gli immobili è possibile assumere il valore catastale in luogo del valore normale. Versamenti: 60% entro 30.9.2026 e 40% entro 30.11.2026.
20) Estromissione agevolata immobile dell’imprenditore individuale
21) Affrancamento straordinario delle sole riserve in sospensione d’imposta
INVESTIMENTI E RISCOSSIONE
22) Credito d’imposta investimenti 4.0 – rifinanziamento
Previsto un fondo con dotazione 1,3 miliardi di euro per il 2026 a sostegno del credito d’imposta investimenti 4.0. In termini operativi, consigliamo di presidiare ammissibilità dei beni, interconnessione e documentazione (ordine/fatture/attestazioni) per non perdere la fruizione del credito.
23) Nuova Sabatini – rifinanziamento
Incremento dell’autorizzazione di spesa:
-
200 milioni per 2026
-
450 milioni per 2027
24) Rottamazione dei ruoli – riapertura fino al 31.12.2023 (domanda, carichi inclusi/esclusi, rate bimestrali)
È prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
Carichi che rientrano (in sintesi)
Rientrano i carichi derivanti, tra gli altri, da:
-
omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
-
attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
-
contributi INPS dichiarati e non pagati (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento);
-
carichi inerenti a violazioni del Codice della strada (con disciplina agevolativa specifica, v. sotto).
Carichi esclusi
Non rientrano i carichi che derivano da accertamento esecutivo, nonché gli atti di recupero crediti d’imposta e gli atti di contestazione separata delle sanzioni (secondo la disciplina indicata).
Effetti della rottamazione (cosa si paga e cosa si “stralcia”)
L’effetto principale consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione (laddove ancora applicati).
Per i carichi relativi a violazioni del Codice della strada, l’agevolazione opera in modo più limitato, prevedendo lo stralcio dei soli interessi e delle maggiorazioni di legge.
Domanda e quantificazione degli importi
-
La domanda va presentata dal contribuente con modalità che saranno messe a disposizione, in forma telematica, entro il termine perentorio del 30.4.2026.
-
Gli importi dovuti saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.
-
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata va effettuato entro il 31.7.2026.
Pagamento rateale: fino a 54 rate bimestrali
È prevista la possibilità di pagare in massimo 54 rate bimestrali tra il 2026 e il 2035. In particolare:
-
1ª, 2ª, 3ª rata: 31.7.2026, 30.9.2026, 30.11.2026;
-
dalle rate successive, i pagamenti sono previsti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
-
le ultime tre rate (52ª, 53ª e 54ª) scadono il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano interessi al tasso del 3% annuo.
Decadenza
La rottamazione decade in caso di mancato pagamento dell’unica rata o delle rate del piano (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. In caso di decadenza, riemerge il debito con sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione.
Giudizi pendenti
Nella domanda il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti; trasmessa la domanda, è possibile chiedere la sospensione del processo fino alla liquidazione delle somme e al pagamento della prima rata (dopo il pagamento della prima rata, il processo si estingue con le conseguenze previste).
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni
È ammessa la domanda anche per i debitori decaduti da precedenti definizioni (secondo i casi indicati), a condizione che i carichi rientrino nella nuova rottamazione; per i soggetti che risultavano in regola con i pagamenti al 30.9.2025 si applicano le regole previste, con prosecuzione dei versamenti secondo le scadenze originarie.
25) Divieto di compensazione con ruoli scaduti – soglia a 50.000 euro
Abbassata la soglia che fa scattare il divieto/limitazione alle compensazioni in F24 in presenza di ruoli scaduti: 50.000 euro (in precedenza la soglia era di euro 100.000).
TRIBUTI E ADEMPIMENTI OPERATIVI
26) IMU – esenzione sisma Marche/Umbria 2022–2023 (proroga 2026)
Prorogata per il 2026 l’esenzione IMU per fabbricati abitativi distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero/inagibilità nei territori interessati.
27) Dichiarazione IVA omessa – liquidazione automatica
In caso di dichiarazione IVA omessa (o presentata senza i dati essenziali), l’Agenzia può procedere alla liquidazione automatica dell’IVA dovuta utilizzando i dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE.
-
viene comunicato l’esito con sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta;
-
se il contribuente paga entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a 1/3 (quindi 40%);
-
non sono previste rateazioni né compensazioni; in caso di mancato pagamento, gli importi sono iscritti a ruolo.
28) Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore (soglia 150 euro)
29) Imposta sui premi assicurativi – infortunio conducente e assistenza stradale (12,5% e ristorno)
Adeguamento dell’imposta sui premi:
-
infortunio del conducente: dal 2,5% al 12,5%
-
assistenza stradale: dal 10% al 12,5%
È previsto un ristorno minimo ai contraenti pari ad almeno 2/3 della maggiore imposta.
30) Contanti con turisti esteri – soglia e comunicazioni
Soglia elevata a 5.000 euro per persona per specifiche operazioni con turisti esteri, con aggiornamento degli adempimenti previsti.
31) Imposta di soggiorno – incremento
Possibile incremento fino a 2 euro per notte (nei casi previsti).
32) Accise sui carburanti
Dal 1.1.2026 è avviata una rimodulazione: diminuisce l’accisa sulla benzina e aumenta quella sul gasolio (salve esclusioni per usi agevolati).
33) Tabacchi e prodotti succedanei
Aggiornate accise e criteri di calcolo su tabacchi e prodotti innovativi, con regole specifiche anche per i “nicotine pouches” e modifiche ai termini di pagamento.
Archivio news