Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022.
1. Credito di imposta imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023. (Il credito d'imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel I trimestre dell'anno 2023).
2. Credito d’imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. Credito di imposta imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Credito d’imposta imprese non gasivore
Alle imprese diverse da quelle di cui all'elenco per l'anno 2023 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Regime forfettario
Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro.
Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime.
6. Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti
Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 205/2 018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
7. Acquisto prima casa da parte di under 36
Intervenendo sull'articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023:
- esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- il credito d'imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all'IVA corrisposta, credito che poi potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- Fondo garanzia dello Stato che garantisce nella misura dell’80% dell’importo erogato per l’acquisto della prima casa.
L’acquirente deve avere meno di 36 anni ed un ISEE in corso di validità non superiore ad euro 40.000.
8. Detrazione Irpef Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici
Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti.
9. Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata
Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.
Ai fini dell’imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
- in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e
- in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023.
10. Estromissione beni imprese individuali
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all’estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
11. Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali
Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%.
Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.
12. Definizione agevolata avvisi bonari (Comunicazioni di irregolarità Agenzia Entrate)
Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.
La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
13. Regolarizzazione irregolarità formali
Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione:
- delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all'articolo 5-quater, D.L. 167/1990;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
14. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione
Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:
L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.
Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.
Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.
Lo stralcio non si applica ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché all’IVA riscossa all’importazione.
Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento opera limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative.
Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano.
15. Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.
Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.
16. Contabilità semplificata
Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
17. Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Modificando l’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
18. Proroga esenzione Imu Sisma Emilia 2012
Per i Comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012, e dall'articolo 67-septies, D.L. 83/2012, l'esenzione Imu prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
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