LIMITE CONTANTI € 5.000

16 aprile 2023

Nell’ambito della Legge n. 197/2022, “Finanziaria 2023”, a decorrere dall’1.1.2023, il Legislatore ha previsto, con la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, l’aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore. Merita evidenziare che in base al citato comma 3-bis, nel testo ante Finanziaria 2023, dall’1.1.2023 il limite sarebbe stato pari € 1.000.

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell’apposito Registro) e di conseguenza è confermata la soglia di € 3.000.

 

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame dall’1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti/vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale/accordi contrattuali.

Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante/titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000, ancorché:

  •          il trasferimento sia effettuato tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento  (contante/titoli al portatore);
  •           suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Ad esempio:

  •          singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
  •          una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).

Per tali fattispecie va effettuata una valutazione caso per caso della sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto. Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

  •          attività commerciale e transazioni frequenti (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). Un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 4.999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile rappresenta un comportamento “sanzionabile” poiché i pagamenti appaiono artificiosamente frazionati. Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

– rileva il valore complessivo dell’operazione;

– ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante;

– frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva;

  •          prestazione professionale (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 5.400. È stato chiesto se sia possibile per il cliente, versare e per il professionista, ricevere acconti mensili in contanti per € 300 (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale). Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmenteconvenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.

Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili). Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota 15.4.2021, n. 606, alle violazioni in esame non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 8, comma 1, Legge n. 689/81.

 

TRACCIABILITA' TRASFERIMENTI PARI/SUPERIORI A € 5.000

I trasferimenti di importo pari/superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

  •          la limitazione all’utilizzo del contante/titoli al portatore:

– è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;

– prescinde dalla natura lecita/illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;

  •          è possibile prelevare/versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. In base all’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo/versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF da parte della banca.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all’UIF le operazioni (versamenti/prelevamenti/bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. “oggettive” prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all’utilizzo del denaro contante;

  •          è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in contanti/assegni, purché:

– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;

oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

  •          a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:

– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;

oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

  •          non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite. Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 5.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:

– del nome/ragione sociale del beneficiario;

– della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.

 

REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato, non è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

Violazione                                                                      Sanzione

 

Utilizzo contante e titoli al portatore (*)      Da € 1.000 a € 50.000;

                                                                                                                                                                                                                               Da € 5.000 a € 250.000 per importi superiori a €250.000.

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

 Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite:

  •          tramite oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall’art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
  •          in via breve, come previsto dall’art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).

 

CUMULO GIURIDICO

Nell’ambito del consueto incontro di inizio anno la Guardia di Finanza ha precisato che per le condotte unitarie (commissive/omissive) che violano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, come richiamato dall’art. 67, D.Lgs. n. 231/2007, è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 8, Legge n. 689/81 che prevede l’irrogazione della sanzione per la violazione più grave

aumentata fino al triplo nei confronti del soggetto che, con un’azione/omissione:

  •          viola diverse disposizioni;

o

  •          commette più violazioni della stessa fattispecie;

salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge.

Per quanto riguarda la nozione di unitarietà la G.d.F. richiama, a titolo esemplificativo, il chiarimento

fornito dal MEF nelle citate FAQ, in base al quale (nel più ampio contesto dell’attività commerciale) “ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante”.

In sede di verbalizzazione, i verificatori riporteranno gli elementi idonei a stabilire se le plurime violazioni devono essere qualificate come:

  •          una condotta unitaria, con applicazione del cumulo giuridico;

o

  •          singole violazioni non riconducibili ad “un’azione od omissione”.

  

DEROGA UTILIZZO CONTANTI PER TURISTI UE/EXTRA UE

L’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 prevede una deroga alla limitazione all’uso del contante per gli acquisti:

  •          effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
  •          da parte di turisti con cittadinanza extra UE/UE/SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l’utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99.

La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE/extraUE/SEE) e non riguarda quindi le operazioni con soggettipassivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti.

 

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